(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 23
                         del 22 aprile 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1.  All'art.  50  della  legge  regionale 8 maggio 1985, n. 54, e'
aggiunto il seguente comma:
   "In  via eccezionale, le norme del Titolo IV della legge regionale
31 maggio 1980, n. 71, restano in vigore fino al 30 settembre 1988 ai
soli  fini  del  perfezionamento dei procedimenti di pubblicazione di
imprese private di trasporto  pubblico  locale  formalmente  attivati
prima del 31 dicembre 1987 e non conclusi entro la stessa data.".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
regione Veneto.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Veneto.
    Venezia, addi' 20 aprile 1988
 
                               BERNINI