(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 23 del 22 aprile 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. All'art. 50 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, e' aggiunto il seguente comma: "In via eccezionale, le norme del Titolo IV della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71, restano in vigore fino al 30 settembre 1988 ai soli fini del perfezionamento dei procedimenti di pubblicazione di imprese private di trasporto pubblico locale formalmente attivati prima del 31 dicembre 1987 e non conclusi entro la stessa data.". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto. Venezia, addi' 20 aprile 1988 BERNINI